Gli animali domestici nel Condominio
Le norme e regole di buon senso per chi detiene animali in condominio.
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Come primo post ho deciso di riproporre l'ultimo articolo trattato, ovvero, Gli animali domestici nel Condominio.
Penso che sia uno degli argomenti più apprezzati e discussi in tutti i condomini e sono convinto che con un minimo di informazione legislativa e buon senso si possa convivere con i nostri vicini a 4 zampe.
Secondo i dati di Eurispes 2018 3 famiglie su 10 convivono con un animale da compagnia. Si tratta nella maggior parte dei casi di cani (63,3%) e gatti (38,7%). A seguire nella graduatoria uccelli (6,2%), conigli (5,9%), tartarughe (5%), pesci (4,8%).
Fatta questa premessa, è bene analizzare la questione ‘animali e condominio’.
Possedere un animale da compagnia in condominio, molto spesso può generare liti e contrasti con i vicini, per questa ragione è importante seguire alcune specifiche regole per una convivenza serena.
Per quanto riguarda l’aspetto normativo, l’Articolo 1138, quinto comma, del Codice Civile, prevede che il regolamento di condominio non possa vietare gli animai da compagnia, anche nei regolamenti contrattuali, approvati con il consenso unanime di tutti i comproprietari. In merito alle parti comuni dell’edificio, ogni singolo condomino ha eguali diritti di utilizzo di ascensore, cortile, scale, anche con il proprio animale al seguito, ma è necessario tenere un comportamento rispettoso degli altri, utilizzando sempre il guinzaglio, o pulire eventuali deiezioni dell’animale.
Lo ha ribadito la Cassazione con il decreto 13 marzo 2013 nel quale, richiamando tali principi, ritenendo che "il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia".
Per quanto riguarda il giardino condominiale, la presenza dell’animale dipende dalle disposizioni del regolamento, al fine di garantire il decoro e la sicurezza, non lasciando l’animale libero e incustodito.
Alla luce delle considerazioni riportate possiamo dedurre, salvo successive valutazione che farà la giurisprudenza, quali saranno gli animali ammessi in condominio, dal 18 giugno 2013 in poi, e quelli a cui sarà vietato l'accesso, salvo ulteriori interpretazioni in merito.
ANIMALI AMMESSI
- ANIMALI DOMESTICI - cani, gatti
- ANIMALI DA COMPAGNIA - pesci rossi, uccellini da gabbia
- ANIMALI ADDOMESTICATI/ D'AFFEZIONE - tartarughe,criceti, furetti, cavie
ANIMALI NON AMMESSI
- ANIMALI DOMESTICI CHE PRODUCONO REDDITO - mucche, pecore, capre, maiali,asini
- ANIMALI ALLEVATI PER FINI ALIMENTARI - galline, oche, papere, tacchini
- FAUNA ESOTICA - serpenti, iguane, leoni
- ANIMALI SELVATICI - lupo,dingo, linci
- ANIMALI VAGANTI - volpi, cinghiali, cervi, linci
- ANIMALI definiti "PERICOLOSI" dalle leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426.
L'accesso degli animali nel condominio, tuttavia, non è fuori da ogni regola.
- di mantenere pulita l'area di passeggio;
- di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e nel caso di animali aggressivi di applicare la museruola;
- gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate;
- i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all'igiene degli altri conviventi dello stabile;
- il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l'allontanamento dell'animale dall'abitazione in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile;
- nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di "disturbo del riposto delle persone" (articolo 659 del cod. pen.) purché il disturbo è arrecato ad un numero indeterminato di persone;
- gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di "omessa custodia" (articolo 672 del Codice penale).
Si rammenta inoltre che L’Articolo 2052 del Codice Civile, disciplina poi severamente la responsabilità per eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l'obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal cane contro terzi.
Come sempre si raccomanda di tener presente le suddette regole e disposizioni di legge come linee guida e di cercare sempre di risolvere ogni problematica con i proprietari degli animali in modo pacifico sensibilizzandoli a un comportamento più adeguato.



